Whistleblowing e scuola

 Whistleblowing: le novità introdotte del D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019

Il Decreto Legislativo 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione di illeciti e delle tutele riconosciute ai segnalanti, finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower (“informatore” tradotto in italiano), in modo che lo stesso sia maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023.

A questo link è possibile prendere visione del testo completo:  DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 – Normativa.  Lo stesso è pubblicato nel nostro sito in Amministrazione Trasparente nella seguente sezione Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti Generali.

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le seguenti categorie di soggetti possono inoltrare una segnalazione di condotte illecite:

  • Dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, e art. 3 d.lgs. n. 165/2001, rispettivamente con rapporto di lavoro di diritto privato o con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico
  • Dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti
  • Dipendenti degli enti pubblici economici
  • Dipendenti di società in controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016 anche se quotate
  • Dipendenti delle società in house anche se quotate
  • Dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo
  • Dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013
  • Dipendenti degli organismi di diritto pubblico
  • Dipendenti dei concessionari di pubblico servizio
  • Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico
  • Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi
  • Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico
  • Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico
  • Azionisti (persone fisiche)
  • Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico
  • Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico

Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

Quando si può segnalare?

  • Quando il rapporto giuridico è in corso;
  • Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisitedurante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • Durante il periodo di prova;
  • Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono stateacquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Quali sono i canali di segnalazione?

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno.

1. Canale interno

L’art. 4 comma 5 del predetto decreto stabilisce che, per i soggetti del settore pubblico che sono tenuti ad istituire la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT), fra cui anche le scuole, tale compito è affidato a quest’ultimo per la gestione del canale interno di segnalazione. In particolare la Delibera ANAC 430/2016, così come richiamato anche nel PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA delle Istituzioni scolastiche del VENETO - Aggiornamento 2023-2025 vedasi allegato o in questa sezione dell'Amministrazione trasparente, tenendo conto della struttura periferica del sistema scolastico e delle relazioni tra le singole istituzioni scolastiche ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito, individua nel Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o, ove previsto, nel coordinatore regionale, la predetta figura di RCPT, nonché dei suoi referenti (vedasi art. 11 del predetto PTPCT) cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.

CONTATTI:

Ufficio  Competenza PEO PEC
Direzione Generale  Segreteria direzione-veneto@istruzione.it drve@postacert.istruzione.it
Direzione Generale Staff  Prevenzione della corruzione e Trasparenza drve.prevenzionecorruzione@istruzione.it  
UAT di competenza

Referenti Prevenzione della corruzione e Trasparenza

referenteanticorruzionepadova@istruzioneveneto.it  

Spetta pertanto al RCPT effettuare una valutazione preliminare della segnalazione e, qualora e ne ravvisi il fumus della fondatezza, inoltrarla ai soggetti previsti per Legge.

2. Canale esterno

Solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 è possibile effettuare una segnalazione esterna cioè nei seguenti casi : 

  • Non è stato previsto un canale interno o, se previsto, lo stesso non risulta conforme a quanto prescritto dal Decreto Whistleblowing; 
  • La sua Segnalazione non ha ricevuto seguito;
  • Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione, ove effettuata, non riceverebbe adeguato seguito o potrebbe determinare rischi di ritorsione;
  • Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico.

L’Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l’ANAC. 

Al ricevimento della segnalazione, l’ANAC è tenuto a:

  • dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identita' della persona segnalante;
  • mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
  • dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  • svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
  • dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
  • comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

3. Divulgazione pubblica

I segnalanti possono inoltre effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • Il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

4. Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile

Allegati

Circ. n. 7 Whistleblowing - le novità introdotte del D.lgs. n. 24_2023 e modulo segnalazi

decreto-legislativo-10-marzo-2023-n-24

MODULO Segnalazioni di illecito – whistleblower

PTPCT delle Istituzioni scolastiche - aggiornamento 2023-2025

Ultima revisione il 17-09-2024