Istruzione Parentale
Istruzione parentale – Adempimenti annuali e scadenza
L’istruzione parentale è una modalità prevista dalla legge italiana che consente ai genitori (o a chi esercita la responsabilità genitoriale) di assolvere l’obbligo di istruzione dei figli senza iscriverli a una scuola statale o paritaria.
In pratica, sono i genitori che provvedono direttamente all’istruzione del minore, a casa o in altri contesti educativi, anche avvalendosi di persone di loro fiducia (tutor, educatori, associazioni).
Riferimenti normativi
- Art. 30 della Costituzione
- D.Lgs. 62/2017
- Nota MIUR n. 489 del 20/02/2019
- Linee Guida del MIM nota 6640 del 17/12/2025
VADEMECUM PER LE FAMIGLIE
1. Scelta dell’istruzione parentale
I genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) possono assolvere l’obbligo di istruzione provvedendo direttamente all’educazione del minore o tramite persona delegata.
2. Comunicazione preventiva alla scuola vigilante
Entro il termine annuale delle iscrizioni scolastiche, i genitori devono presentare congiuntamente e in forma cartacea al dirigente scolastico di una scuola del territorio di residenza (scuola vigilante) la comunicazione di avvio dell’istruzione parentale.
Alla comunicazione devono essere allegati:
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dichiarazione di possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione;
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progetto didattico-educativo di massima, coerente con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione.
➡️Si forniscono in questa pagina dei moduli fac-simile per la comunicazione preventiva e per la stesura del progetto didattico-educativo di massima⬅️
3. Rinnovo annuale
La comunicazione preventiva e i relativi allegati devono essere ripresentati ogni anno scolastico entro i termini delle iscrizioni, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
4. Ritiro dalla scuola in corso d’anno (solo casi eccezionali)
In caso di ritiro dalla frequenza scolastica durante l’anno:
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la famiglia può presentare contestualmente la comunicazione di ritiro;
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e la comunicazione di avvio dell’istruzione parentale con tutti gli allegati previsti.
5. Domanda di ammissione all’Esame di Stato (entro il 20 marzo)
Nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, entro il 20 marzo, i genitori devono presentare la domanda di ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo in qualità di candidato privatista, presso una scuola statale o paritaria.
6. Prove INVALSI
La presentazione della domanda di ammissione all’Esame di Stato consente allo studente di sostenere le prove INVALSI, che si svolgono entro il mese di aprile.
7. Domanda di iscrizione all’esame di idoneità (entro il 30 aprile)
Entro il 30 aprile, i genitori devono presentare la domanda di iscrizione all’esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria, anche diversa dalla scuola vigilante.
8. Documentazione per l’esame di idoneità
Alla domanda di iscrizione all’esame di idoneità deve essere allegato:
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il progetto didattico-educativo effettivamente svolto durante l’anno scolastico, sulla base del quale la commissione predisporrà le prove d’esame.
9. Comunicazione della sede d’esame
Se la scuola scelta per l’esame è diversa dalla scuola vigilante, i genitori devono informare la scuola vigilante della sede d’esame individuata.
10. Scelta consigliata della sede d’esame
È preferibile scegliere come sede dell’esame la scuola vigilante, in quanto già in possesso del progetto didattico-educativo di massima.
11. Alunni provenienti da scuole non statali non paritarie
Per gli alunni che frequentano scuole non statali non paritarie iscritte negli albi regionali:
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i genitori devono presentare annualmente la comunicazione preventiva alla scuola vigilante;
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gli alunni sostengono l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo come candidati privatisti oppure l’esame di idoneità se chiedono l’iscrizione a una scuola statale o paritaria.
SINTESI DELLE INDICAZIONI PER LE SCUOLE
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Vigilanza sull’obbligo di istruzione
Dal momento della ricezione della comunicazione preventiva dei genitori, la scuola del territorio di residenza assume il ruolo di scuola vigilante ed è tenuta a vigilare sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione del minore, garantendo corretta gestione amministrativa e supporto informativo alle famiglie. -
Presa d’atto della scelta delle famiglie
Il dirigente scolastico prende atto della scelta di istruzione parentale come esercizio di un diritto riconosciuto ai genitori, senza entrare nel merito della decisione e senza rilasciare autorizzazioni formali, limitandosi alla verifica della correttezza formale della comunicazione. -
Divieto di richieste documentali aggiuntive
La scuola non può richiedere documentazione integrativa a supporto della dichiarazione di capacità tecnica o economica (es. titoli di studio dei genitori, curriculum, ISEE, dati reddituali). -
Valutazione collaborativa del progetto educativo
Qualora il progetto didattico-educativo allegato risulti significativamente incoerente con le Indicazioni nazionali o le Linee guida vigenti, la scuola vigilante può, in un’ottica collaborativa, suggerire eventuali regolazioni per garantire il diritto del minore a un’istruzione di qualità. -
Informazione scritta alle famiglie sugli adempimenti
Il dirigente scolastico informa i genitori per iscritto sugli obblighi connessi all’istruzione parentale, in particolare:-
rinnovo annuale della comunicazione preventiva;
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iscrizione e partecipazione agli esami di idoneità nei termini previsti.
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Registrazione nel sistema informativo (SIDI)
La scuola vigilante registra correttamente la scelta dell’istruzione parentale nel SIDI, assicurando l’aggiornamento dei dati ai fini del monitoraggio dell’obbligo di istruzione. -
Libera scelta della sede d’esame
I genitori possono scegliere liberamente la scuola statale o paritaria presso cui sostenere gli esami di idoneità. La scuola sede d’esame diventa corresponsabile della vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione. -
Scambio di informazioni tra scuole
Se la sede d’esame è diversa dalla scuola vigilante:-
la scuola sede d’esame comunica la ricezione della domanda alla scuola vigilante;
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dopo lo svolgimento dell’esame, inserisce gli esiti nel SIDI e ne dà comunicazione alla scuola vigilante;
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è raccomandato un tempestivo scambio di informazioni tra le due istituzioni.
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Aggiornamento dell’anagrafe nazionale degli alunni
Le scuole presso cui si svolgono gli esami di idoneità devono inserire prontamente nel SIDI gli esiti, per consentire un monitoraggio efficace del percorso educativo. -
Mancata iscrizione agli esami di idoneità
In caso di mancata presentazione della domanda di esame nei termini:
- la scuola vigilante sollecita formalmente la famiglia, fissando un termine;
- in caso di ulteriore inadempimento, il dirigente scolastico segnala la situazione al Sindaco del comune di residenza del minore, autorità competente per la vigilanza sull’obbligo di istruzione.
Ultima revisione il 19-02-2026





